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Ripercussione degli sconti

I fornitori di prestazioni non sono tenuti a trasferire integralmente agli assicuratori malattia o ai pazienti gli sconti concessi dai produttori sui medicamenti e sui dispositivi medici. A tal fine deve esistere un Contratto tra i partner tariffali e i fondi trattenuti devono essere utilizzati per migliorare la qualità delle cure.

Definizioni e base legale

Nella legge sull'assicurazione malattie (LAMal) vige da sempre il principio secondo cui gli sconti che i fornitori di prestazioni ottengono dai produttori sui medicamenti devono essere trasferiti integralmente agli enti assicurativi.

La nuova disposizione di legge di cui all'art. 56 cpv. 3bis, in vigore dal 1° gennaio 2020, concede per la prima volta ai fornitori di prestazioni la possibilità di trattenere parzialmente gli sconti sui medicamenti. Tutti i fondi trattenuti devono tuttavia essere utilizzati per migliorare la qualità delle cure, sulla base di un accordo corrispondente con gli assicuratori malattia. Gli articoli 76b e c OAMal (Ordinanza sull'assicurazione malattie) contengono le disposizioni esecutive relative all'articolo di legge sopra citato.

Ulteriori basi giuridiche rilevanti si trovano nell'ordinanza sull'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici (OITAT) all'interno della legge sugli agenti terapeutici (LATer). In essa sono specificate le regole relative alla gestione dei medicamenti soggetti a prescrizione medica.

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Contratti e adesione ai contratti

Nel settore della ripercussione degli sconti (OITAT), le comunità di acquisto LAMal agiscono congiuntamente per conto degli enti pagatori. Sono stati stipulati due accordi nazionali con due associazioni mantello di fornitori di prestazioni:

  • Accordo relativo alla non completa ripercussione degli sconti tra H+ Gli ospedali svizzeri e le comunità di acquisto, in vigore dal 1° gennaio 2021.
  • Accordo relativo alla non completa ripercussione degli sconti tra FMH-Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (Associazione dei medici svizzeri) e le comunità di acquisto, in vigore dal 1° gennaio 2022.

I due accordi concretizzano questa disposizione di legge: i partner tariffali hanno concordato le modalità di fatturazione degli sconti, i principi relativi alle misure di miglioramento della qualità e la rendicontazione entro determinate scadenze.

Se attuati con successo, gli accordi porteranno ad un aumento del volume degli sconti. Ne beneficeranno sia i pagatori dei premi che i pazienti: da un lato, grazie a maggiori sconti trasferiti agli assicuratori malattia, e dall'altro, grazie a una migliore qualità delle cure.

I fornitori di prestazioni possono aderire a entrambi gli accordi sopra citati sottoscrivendo il relativo contratto di adesione.

I fornitori di prestazioni istituzionali interessati possono rivolgersi alla loro associazione H+ per aderire.

I medici e le organizzazioni mediche interessati possono rivolgersi alla loro associazione FMH per aderire.

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Temi attuali | Prospettive

La Comunità di acquisti HSK intende elaborare un accordo relativo alla parziale ripercussione degli sconti anche con l'associazione mantello delle farmacie.

Ulteriori informazioni

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Base legale


Il suo contatto diretto

Adrian Scheuber

Adrian Scheuber
Responsabile delle trattative | Manager tariffale
T +41 58 340 41 29
adrian.scheuber