Definizione di procedure di fissazione delle tariffe
In assenza di una convenzione tariffale o in caso di mancata revisione di una convenzione tariffale che richieda un adeguamento, l'autorità competente stabilisce essa stessa la tariffa (art. 43 cpv. 5 e 5bis nonché art. 47 LAMal). Dall'art. 43 cpv. 4 frase 1 LAMal si evince che la competenza tariffaria delle autorità entra in vigore solo «nei casi stabiliti dalla legge» e ha quindi un carattere sussidiario.
L'accordo tariffario tra i partner tariffari è dunque la regola nel sistema della LAMal, l'intervento delle autorità l'eccezione. La fissazione delle tariffe da parte delle autorità presuppone «che i negoziati tariffari tra le parti siano effettivamente falliti o che i partner abbiano almeno avuto la possibilità di raggiungere un accordo». L'autorità dovrebbe applicare uno standard rigoroso nel fissare la tariffa sostitutiva al fine di «creare un incentivo per i partner tariffari ad accordarsi su una soluzione autonoma del conflitto». La giurisprudenza concede alle autorità un ampio margine di discrezionalità nella fissazione della tariffa e lascia loro la possibilità di scegliere il tipo di tariffa che ritengono adeguata ai sensi dell'art. 43 comma 2 LAMal.
Fonte: https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/rf/ruetsche/dok/Gutachten_Tarifgesuche_curafutura_def1.pdf (tedesco)