Definizione di autonomia tariffale

L'art. 43 cpv. 4 LAMal prevede che le tariffe e i prezzi siano concordati tra gli assicuratori malattia ed i fornitori di prestazioni. Tale principio è denominato «autonomia tariffale» o anche «primato delle convenzioni». 
Le due componenti di un sistema tariffale, ossia la struttura tariffale (ad es. SwissDRG) e il prezzo per unità (ad es. valori del punto tariffale, baserate), devono quindi essere negoziate dai partner contrattuali. La Confederazione, i suoi attori (Consiglio federale, UFSP) e i Cantoni dovrebbero pertanto intervenire solo se le trattative tra i partner contrattuali non giungono a una conclusione.

Fonte: ZHAW