Art. 58a - 58f, OAMal
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 58a - 58f.
Art. 58a Principio
1 La pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera d della legge garantisce le cure ospedaliere in ospedale o in una casa per partorienti e le cure in una casa di cura agli abitanti dei Cantoni che effettuano la pianificazione.
2 I Cantoni verificano periodicamente la loro pianificazione.
Art. 58b Pianificazione del fabbisogno
1 I Cantoni determinano il fabbisogno secondo una procedura trasparente. Si basano in particolare su dati statistici fondati e su confronti e considerano segnatamente i fattori d’influenza rilevanti per la previsione del fabbisogno.
2 Determinano l’offerta utilizzata in istituti che non figurano nell’elenco da essi emanato ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal.
3 Determinano l’offerta da assicurare mediante l’inserimento nell’elenco di istituti cantonali ed extracantonali affinché la copertura del fabbisogno sia garantita. L’offerta da assicurare corrisponde al fabbisogno di cui al capoverso 1, dedotta l’offerta di cui al capoverso 2.
4 Nel determinare l’offerta da assicurare che figura nell’elenco, i Cantoni considerano in particolare:
a. l’economicità e la qualità della fornitura di prestazioni;
b. l’accesso dei pazienti alle cure entro un termine utile;
c. la disponibilità e la capacità dell’istituto ad adempiere il mandato di prestazioni.
Art. 58c Modalità di pianificazione
La pianificazione è:
a. riferita alle prestazioni per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati negli ospedali per la cura di malattie somatiche acute e nelle case per partorienti;
b. riferita alle prestazioni o alle capacità per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati per la riabilitazione o la cura di malattie psichiatriche in ospedale;
c. riferita alle capacità per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati nelle case di cura.
Art. 58d Valutazione dell’economicità e della qualità
1 La valutazione dell’economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effettuata segnatamente mediante confronti dei costi corretti per il grado di gravità. Per le case di cura l’economicità della fornitura di prestazioni dev’essere presa in considerazione in modo adeguato.
2 Nella valutazione della qualità degli istituti occorre in particolare esaminare se l’insieme dell’istituto adempie le esigenze seguenti:
a. disporre del necessario personale qualificato;
b. disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;
c. disporre di un sistema interno di rapporti e d’apprendimento appropriato e aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, per quanto tale rete esista;
d. disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali della qualità;
e. disporre dell’attrezzatura per garantire la sicurezza delle terapie farmacologiche, in particolare mediante il rilevamento elettronico dei medicamenti prescritti e dispensati.
3 I risultati delle misurazioni della qualità condotte su scala nazionale possono essere utilizzati come criteri di selezione degli istituti.
4 Nella valutazione degli ospedali occorre in particolare tener conto dello sfruttamento di sinergie, del numero minimo di casi e del potenziale di concentrazione di prestazioni al fine di rafforzare l’economicità e la qualità delle cure.
5 La valutazione dell’economicità e della qualità può basarsi su valutazioni recenti di altri Cantoni.
Art. 58e Coordinamento intercantonale delle pianificazioni
1 Per coordinare le loro pianificazioni secondo l’articolo 39 capoverso 2 LAMal i Cantoni devono segnatamente:
a. analizzare le necessarie informazioni sui flussi di pazienti e scambiarle con i Cantoni interessati;
b. prendere in considerazione il potenziale di coordinamento con altri Cantoni per il rafforzamento dell’economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.
2 Ogni Cantone si coordina segnatamente con:
1. i Cantoni in cui hanno sede uno o più istituti che figurano nel suo elenco o che è previsto di far figurare nel suo elenco;
2. i Cantoni nel cui elenco figurano uno o più istituti che hanno sede sul suo territorio o che prevedono di farvi figurare tali istituti;
3. i Cantoni in cui sono situati gli istituti nei quali un numero importante di assicurati provenienti dal suo territorio si fanno curare o presumibilmente si faranno curare;
4. i Cantoni di provenienza di un numero importante di assicurati che si fanno curare o presumibilmente si faranno curare in istituti con sede sul suo territorio;
5. altri Cantoni, se il coordinamento permette un rafforzamento dell’economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.
Art. 58f Elenchi e mandati di prestazioni
1 Nell’elenco di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal sono riportati gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta stabilita secondo l’articolo 58b capoverso 3.
2 A ogni istituto figurante nell’elenco è attribuito un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal. Se l’istituto ha più sedi, il mandato di prestazioni fissa per quale sede è valido.
3 Negli elenchi sono riportati per ogni ospedale i gruppi di prestazioni corrispondenti al mandato di prestazioni.
4 I Cantoni stabiliscono gli oneri che i mandati di prestazioni per gli ospedali e le case per partorienti devono contenere. Per gli ospedali di cure somatiche acute possono prevedere segnatamente i seguenti oneri:
a. la disponibilità di un’offerta di base in medicina interna e chirurgia;
b. la disponibilità e la qualifica dei medici specialisti;
c. la disponibilità del pronto soccorso e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
d. la disponibilità del reparto di cure intense o del servizio di sorveglianza e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
e. i gruppi di prestazioni connessi internamente all’ospedale o in cooperazione con altri ospedali;
f. il numero minimo di casi.
5 Possono prevedere che i mandati di prestazioni delle case di cura contengano oneri.
6 Possono prevedere che i mandati di prestazioni contengano segnatamente i seguenti oneri, purché essi non provochino un mantenimento delle strutture e non impediscano ogni concorrenza:
a. per gli ospedali di cure somatiche acute uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal o i volumi massimi delle prestazioni;
b. per gli ospedali nei settori della psichiatria e della riabilitazione uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal, i volumi massimi delle prestazioni o le capacità massime;
c. per le case di cura uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal o le capacità massime.
7 Prevedono che i mandati di prestazione per gli ospedali contengano come onere il divieto dei sistemi di incentivi economici che portano a un aumento del volume delle prestazioni ingiustificato dal punto di vista medico a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o all’elusione dell’obbligo di ammissione ai sensi dell’articolo 41a LAMal.