Art. 49, LAMal

Legge federale sull’assicurazione malattie, art. 49

cpv. 1:

Per la remunerazione della cura ospedaliera, compresa la degenza e le cure in ospedale (art. 39 cpv. 1) o in una casa per partorienti (art. 29), le parti alla convenzione stabiliscono importi forfettari. Tali importi sono fissati di norma per ogni singolo caso. Essi si rifanno alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera. Le parti alla convenzione possono con­venire che prestazioni diagnostiche o terapeutiche speciali non siano computate nell’importo forfettario, bensì fatturate separatamente. Le tarif­fe ospedaliere si rifanno alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

cpv. 2:

I partner tariffali istituiscono insieme ai Cantoni un’organizzazione competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture. Per finanziare dette attività può essere riscosso un contributo a copertura dei costi per ogni caso fatturato. Gli ospedali devono fornire all’organizzazione i dati necessari a tal fine relativi ai costi e alle prestazioni. Se siffatta organizzazione manca, il Consiglio federale la istituisce in modo vincolante per i partner tariffali. I partner tariffali sottopongono per approvazione al Consiglio federale le strutture elaborate dall’or­ga­nizzazione e i loro adeguamenti. Se i partner tariffali non si accordano, le strutture so­no stabilite dal Consiglio federale.

cpv. 3:

Le remunerazioni di cui al capoverso 1 non comprendono le participazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. Dette prestazioni comprendono segnatamente:

a. il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale;
b. la ricerca e l’insegnamento universitario.

cpv. 4:

In caso di degenza ospedaliera, la remunerazione è effettuata secondo la tariffa ospedaliera ai sensi del capoverso 1 finché il paziente, secondo l’indica­zio­ne medica, necessita di cure e assistenza o di riabilitazione medica in ospedale. Se questa condizione non è più soddisfatta, per la degenza ospedaliera è applicabile la tariffa secondo l’articolo 50.

cpv. 5:

Con le remunerazioni ai sensi dei capoversi 1 e 4 sono tacitate tutte le pretese del­l’ospedale riguardo alle prestazioni secondo la presente legge.

cpv. 6:

Le parti alla convenzione concordano la remunerazione per la cura ambulatoriale.

cpv. 7: 

Gli ospedali dispongono di strumenti di gestione adeguati; in particolare, per cal­co­lare i propri costi di gestione e di investimento e per registrare le pro­prie prestazioni tengono una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme. Questi strumenti contengono tutti i dati necessari per valutare l’e­cono­micità, per effettuare comparazioni tra ospedali, per la tariffazione e per la pia­ni­fi­cazione ospedaliera. I governi cantonali e le parti alla convenzione possono con­sultare gli atti.

cpv. 8: 

In collaborazione con i Cantoni, il Consiglio federale ordina comparazioni tra ospe­dali a livello svizzero in particolare sui costi e la qualità dei risultati medici. Gli ospedali e i Cantoni devono fornire a tal fine i documenti necessari. Il Consiglio federale pubblica le comparazioni tra ospedali.

Fonte: Legge federale sull’assicurazione malattie