25. percentile
Il 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha messo in consultazione integrazioni ai principi di determinazione delle tariffe nell’OAMal. La modifica dell’articolo 59c OAMal prevede che la procedura di benchmarking debba essere effettuata senza ponderazione per il numero di casi o il casemix e che il valore del benchmark debba essere pari al massimo al 25º percentile.